Tratto da: Lavori Pubblici
La nota informativa ANCI chiarisce le ultime disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, SUAP, locazioni brevi e spettacoli dal vivo.
Nello specifico, il documento dell’Anci riporta chiarimenti su:
- Legge annuale per la concorrenza 2023 (legge 16 dicembre 2024, n. 193) in materia di:
- occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi;
- trasporto pubblico e implementazione del RENT;
- adeguamento alle specifiche tecniche SUAP.
- modulistica standardizzata nel settore turismo, adottata con l’Accordo sancito in Conferenza Unificata del 18 dicembre 2024;
- Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante Misure urgenti in materia di cultura, in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
Tra le novità principali della Legge sulla Concorrenza l’art. 26 sull’occupazione di suolo pubblico, che delega il governo a riordinare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le norme concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata.
Questi i principi e criteri direttivi:
- a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l’obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21 (beni culturali), 106, c. 2-bis (Uso individuale di beni culturali), e 146 (Beni paesaggistici) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs n. 42/2004, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all’art. 10, c. 4, lett. g), del medesimo codice, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;) fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;
- b) definizione delle modalità di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
- c) introduzione dell’istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
- d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi sottoposti ad autorizzazione, con la tutela dell’interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneità degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;
- e) previsione che il diniego dell’autorizzazione possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;
- f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale, di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall’autorizzazione nel caso in cui l’elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;
- g) previsione di procedure omogenee nell’intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;
- h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;
- i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all’art. 9 ter, c.5 del Decreto- Legge n. 137/2020, convertito dalla Legge 176/2020. In questo caso l’istanza è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo, le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico già rilasciate per questa tipologia di strutture sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del provvedimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
- l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.
L’art. 34 della legge sulla Concorrenza dispone che i comuni devono adeguare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) alle nuove specifiche tecniche previste dall’allegato al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023, entro il 25 luglio 2025. In alternativa, possono delegare le funzioni alle Camere di Commercio, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese.
A questo proposito, ANCI ricorda che per supportare i Comuni in questo percorso di implementazione delle specifiche tecniche è in corso, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica “Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE”.
ANCI segnala che l’accordo della Conferenza Unificata del 18 dicembre 2024 ha introdotto due nuovi moduli standardizzati per il settore turistico:
- SCIA per le locazioni brevi turistiche;
- comunicazione per variazioni nelle strutture ricettive.
Infine, il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 201, mette definitivamente a sistema la procedura semplificata per gli spettacoli dal vivo destinati a un massimo di 2.000 partecipanti:
- è sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per organizzare eventi come concerti, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali.
- la semplificazione riguarda gli eventi organizzati tra le ore 8:00 e 1:00 del giorno successivo, senza vincoli ambientali o paesaggistici.
Questa misura, già temporaneamente in vigore durante la pandemia e più volte prorogata, diventa permanente e risponde alle richieste degli enti locali per snellire le autorizzazioni.
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