Decreto sulla disparità uomo-donna rilevante per il bonus del DL Coesione

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Per l’anno 2025 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in relazione alla media annua del 2023, sono stati definiti dal DM 30 dicembre 2024 n. 3217 (si veda “Definiti per il 2025 settori e professioni con disparità uomo-donna elevata” del 31 dicembre 2024).

In attuazione dell’art. 2 punto 4 lett. f) del Regolamento (Ue) n. 651/2014, il decreto definisce i settori e le professioni in parola, riportandoli nelle tabelle A e B.
Nel dettaglio, dalla tabella A relativa ai settori economici emerge, a titolo esemplificativo, un tasso di disparità uomo-donna pari al:
– 47,9% nel settore dell’agricoltura (in aumento rispetto a quello del 2024, pari al 45,9%);
– all’81,9% nel settore industria-costruzioni (in calo rispetto il 2024, che era all’82,4%) e all’82,2% nell’industria estrattiva (in considerevole aumento rispetto al 76,1% registrato nel 2024);
– al 56,4% nel settore dei servizi di trasporto e magazzinaggio (anche questo in calo rispetto al 57% del 2024).

Per le professioni, invece, la tabella B del decreto individua – sempre a titolo esemplificativo – un tasso del:
– 94,7% per i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento (in calo rispetto al 95,9% dello scorso anno);
– 95,9% per gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche e 95,3 per gli artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici (entrambi in leggero aumento rispetto al 2024);
– 65,1% per gli agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia (in diminuzione rispetto al 66,1% del 2024).

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Come specificato dallo stesso decreto interministeriale, i settori e le professioni individuati rilevano, limitatamente al settore privato, ai fini della concessione degli incentivi di cui all’art. 4 comma 11 della L. 92/2012 per l’anno 2025.
È opportuno ricordare cosa prevede la norma citata. In particolare, l’art. 4 commi da 8 a 11 della L. 92/2012 prevede un incentivo strutturale che consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, in relazione alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori:
– uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi (comma 8);
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (comma 11).

L’agevolazione ha una durata di 12 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in somministrazione; la durata è elevata a 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell’ipotesi in cui l’assunzione è effettuata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sul punto, si segnala che il DM 3217/2024 rileverebbe anche per il c.d. “Bonus donneex art. 23 del DL 60/2024 (DL “Coesione-Lavoro”) per le assunzioni effettuate nel 2025, seppur il DM 3217/2024 si limiti a individuare il solo incentivo ex L. 92/2012. Si ricorda che la norma riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo del 100% (escluso INAIL), per un massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile, in caso di assunzione a tempo indeterminato – nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – di:
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), del regolamento (Ue) n. 651/2014, annualmente individuati con apposito decreto (per l’anno 2024, DM 365/2023, e per l’anno 2025 DM 3217/2024);
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Le modalità attuative dell’esonero dovranno essere stabilite con apposito decreto interministeriale che ancora deve essere emanato. Allo stato attuale, fermo restando che l’assunzione deve avvenire nel periodo sopra indicato, l’esonero non è quindi ancora fruibile.



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