Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa prorogato fino a tutto il 2027. Con quali condizioni

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La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) interviene sulla disciplina del fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa prorogando al 31 dicembre 2027 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%. La garanzia opera a favore delle categorie aventi determinate condizioni anagrafiche e reddituali. Quali sono i requisiti per usufruire dell’agevolazione?

L’art. 1, comma 48, lett. c), della legge di Stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il fondo di garanzia per la prima casa (“Mutui per la prima casa”), nell’ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese.

Pertanto, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto, ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.

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Quali sono le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025

Con la legge di Bilancio 2025 si interviene sulla disciplina del fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie non più prioritarie ma esclusive, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Pertanto, viene prorogata al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall’art.1, c. 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) dal 50 fino all’80% della quota capitale esclusivamente per le categorie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).

Le disposizioni, inoltre, differiscono alla medesima data l’applicazione di alcune norme a supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del fondo prima casa in favore delle famiglie numerose.

Viene modificato il perimetro dei soggetti che possono accedere al fondo di garanzia per la prima casa.

Infine, si porta a due anni il termine per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2% relativa all’imposta di registro.

Le disposizioni prevedono maggiori spese dovute al rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa per 130 milioni di euro per l’anno 2025 e per 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Chi sono i beneficiari per la garanzia del 50%

La garanzia del fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con esclusività per l’accesso al credito da parte di:

giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);

– nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

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– conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati;

– giovani di età inferiore ai 36 anni.

Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108”.

Quali sono i requisiti

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014, tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e ABI.

L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali:

A1 (abitazioni di tipo signorile),

– A8 (ville),

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A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Come presentare la domanda

La domanda di accesso al fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando la modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

È sempre facoltà della banca in base a proprie ed esclusive valutazioni decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.

L’iniziativa del fondo prevede il rilascio della garanzia statale per il finanziamento erogato da una banca esclusivamente per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale, precisando che non è possibile la ristrutturazione senza acquisto.

Le banche si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.

Per accedere al fondo con la garanzia del 50% o dell’80% è necessario presentare, ad una delle banche aderenti, contestualmente alla richiesta di mutuo, il modulo scaricabile dal sito MEF o CONSAP e comunque disponibile in banca, allegando un documento di identità.

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Pertanto, il modulo prevede tre tipologie di acquisto:

acquisto;

acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;

acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore).

Alla domanda bisogna allegare la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui. CONSAP comunica alla banca l’esito istruttorio della garanzia entro venti giorni. La banca, entro novanta giorni, comunica a CONSAP il perfezionamento del mutuo garantito, o la mancata prestazione del mutuo.

In caso di inadempimento del mutuatario il fondo interviene liquidando alla banca l’importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata. Al mutuatario, pertanto, resta l’obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero della somma pagata anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo.

Cos’è l’ISEE e come ottenerlo

L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L’accesso a queste prestazioni, infatti, è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

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Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.

L’ISEE determina in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti ed è soggetto a controlli.

Quali sono le categorie che beneficiano della misura massima dell’80%

La legge di Bilancio 2025 prevede che, per gli anni 2025, 2026 e 2027, siano modificate la lettera c) del c. 48 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilendo che il fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto per l’accesso al credito dei nuclei familiari che:

– includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

– includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;

– includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

In caso di domande di finanziamento con limite di finanziabilità (quando il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile è superiore all’80%), per le suddette famiglie numerose la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è fissata:

– all’80% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 3 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

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– all’85% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;

al 90% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui.

Sempre in relazione alle domande presentate dalle famiglie numerose in oggetto, si prevede che sia accantonato un coefficiente di rischio non inferiore:

– all’8,5% dell’importo garantito dal finanziamento stesso per le famiglie di cui alla lettera a);

– al 9% per le famiglie di cui alla lettera b);

al 10% per quelle di cui alla lettera c).

Si prevede, infine, che per gli anni 2025, 2026 e 2027 e per tutte le categorie aventi priorità, la garanzia del fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

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